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Ordinanza — n. 42180/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints and notes weapon size does not affect mandatory prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaints regarding the assessment of facts and the aggravating circumstance of using a weapon constituted mere grievances unsuitable for a legitimacy trial. The appellant argued for procedural defects and the lack of a formal complaint, but the court determined that the weapon's dimensions do not influence the mandatory prosecution of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Mere factual complaints regarding the evaluation of facts and the recognition of aggravating circumstances cannot find a place in a trial of legitimacy, and the dimensions of the weapon do not affect the mandatory prosecution of the offense.

Parole chiave

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trial of legitimacy aggravating circumstance mandatory prosecution mere factual complaints procedural inadmissibility minaccia nel diritto penale reati violenti infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI DAVIDE nato a SCICLI il 02/01/1987 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21407/2024- - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che Occhipinti Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, aggravato dall'uso dell'arma; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti e, in particolare, al riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma - è costituito da mere doglianze in punto di fatto che non possono trovare sede nel giudizio di legittimità; quanto poi al profilo della predicata improcedibilità per difetto di querela, il ricorrente percorre una direttrice censoria che non può condurre ai risultati sperati, dal momento che le dimensioni dell'arma impugnata non rilevano ai fini dell'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, circostanza che determina la procedibilità d'ufficio del reato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 23 ot