Cassation appeal dismissed for being personally filed by the convicted party instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the convicted party rather than by a qualified defense attorney. Although the petitioner argued for an error in the lower judgment, the law requires such appeals to be signed by a lawyer registered in the special register of the Court of Cassation. The court applied the principle of *tempus regit actum* to rule the filing invalid without formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 513, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation, and a personal filing by the convicted party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO STEFANO nato a TRIESTE il 19/03/1974 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdat9.3,7Vis e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che Apollonio Stefano ha presentato -- attraverso deposito presso la direzione del carcere presso ii quale si trova ristretto in data 8/7/2024 un atto di suo pugno, da qualificarsi per il suo contenuto come ricorso per cassazione, nei quale il condannato chiede di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza in epigrafe indicata, assumendo la esistenza di un errore. Rilevato che l'impuanazione, diretta ad altra Autorità, è stata trasmessa a questa Corte per competenza. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inannmissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte cfi cassazione. - la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ciò debba valere anche per il ricorso straordinario, ove volesse intendersi proposto a questo fine l'atto d'impugnazione (cfr.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 - 01:"Ii ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agii artt. 571 e 613 cod. proc, pan. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inarnmissibilità, da un difensore • munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione"; Sez. 4, Sentenza n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 - 01:"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 -bis cod. proc, peri., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n, 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione").
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma il -lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202