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Ordinanza — n. 42122/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer signing the brief was not registered in the special barroll for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Grassia's cassation appeal inadmissible because his defense attorney was not registered in the special barroll required for higher courts. Although the client had been acquitted of a traffic offense, the appeal was rejected solely on procedural grounds regarding the lawyer's qualification. The court ruled that signing the brief without proper registration renders the appeal inadmissible under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: The signature of a cassation appeal by a lawyer not enrolled in the special barroll for higher courts renders the appeal inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous appeal.

Parole chiave

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special barroll requirement cassation inadmissibility unqualified defense attorney procedural formalities higher court access gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod proc.
Art. 613 c.p.p.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impucinazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impucinazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 dei 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 dei 13/11/2013, Scolaro, Rv: 253009;
Sez. 3, n. 2933 del 14/07/1998, Allegretti
Sez. 3, n. 2933 del 14/07/1998, Allegretti, Pv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSIA LUIGI nato a AVERSA il 24/05/1966 avverso la sentenza del 22/06/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREda.›-erGvis le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Grassia Luigi ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore, Avv. Benedetto o Ronza avverso la sente.oza in epigrafe indicata, con la quale era stato assolto dalla fattispecie di cui all'art. 116, commi I e 13, cod. strada perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La difesa censura la sentenza impugnata, richiedendo la declaratoria di estinzione dei reato per intervenuta prescrizione. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod proc. pen.) e inammissibile. Dalla consultazione dell'elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato predetto, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impucinazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 dei 13/11/2013, Scolaro, Rv: 253009;

Sez. 3, n. 2933 del 14/07/1998, Allegretti, Pv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore