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Ordinanza — n. 42121/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant ordered to pay court costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request. The appellant, represented by counsel, formally renounced the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the request, thereby forfeiting the right to contest the lower court's decision and incurring liability for procedural expenses.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of criminal appeal procedural costs liability penalty fund fine waiver of litigation rights ritiro a seguito di transazione tacita revoca dell'opposizione contratto successorio di rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ai ricorso.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 dei 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDGJONAJ MIRGEN nato il 12/06/1982 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av?dso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da Dedgjonaj Mirgen. Rilevato che il ricorrente, a mezzo dei difensore Avv. Rosanna Beifiori, munita di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ai ricorso. Alla declaratoria d'inamrnissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 dei 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo detE.,,rminare in euro cinquecento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciRo 17 ottobre 2024 I. Il Consigliere estensore Il Prbidelnte