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Ordinanza — n. 42118/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain verdicts for non-exhausted statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Vatav Sergiu and Meinic Roman inadmissible. The appellants argued for the recognition of a statutory mitigating circumstance, but the court held that such grounds do not fall within the limited exceptions allowing challenges to plea bargain verdicts. Consequently, the court ruled that the appeals must be rejected without formalities and ordered the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds, and any appeal based on unrequested mitigating circumstances is inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeals mitigating circumstances inadmissible appeals formalities declaration court costs liability condono delle spese procedurali spese di difesa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il motivo dedotto (mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) non rientra tra i casi per i quali è ammissibile l'impugnazione della sentenza ex art.
Art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.
pen.) non rientra tra i casi per i quali è ammissibile l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod.
art. 444 cod. pen
pen.) non rientra tra i casi per i quali è ammissibile l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VATAV SERGIU nato il 25/01/1981 MELNIC ROMAN nato il 16/06/1982 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAclat,9-ais9 e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Vatav Sergiu e Meinic Rornan a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 dei 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che il motivo dedotto (mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) non rientra tra i casi per i quali è ammissibile l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. pen. Considerato che, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202