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Ordinanza — n. 42117/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42117/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cioaba Niculae inadmissible, rejecting all grounds challenging the lower court's judgment. The defense argued for reduced sentencing and contested the application of aggravating circumstances and recidivism, but the court found the appellate decision sufficiently reasoned and free from logical errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 4 cod. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only for logical errors or arbitrariness in sentencing and factual reconstruction, dismissing generic complaints regarding the application of aggravating circumstances or recidivism when the lower court provides adequate motivation.

Parole chiave

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aggravated theft conviction recidivism qualification inadmissible appeal sentencing review limits logical motivation requirement recidiva nell'infrazione pentito inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 4 cod. pen.
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, eccesso di potere, violazione del diritto di difesa, errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.; omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
errata applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv.
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv.
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOABA NICULAE nato il 19/03/1961 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cioaba Niculae, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, eccesso di potere, violazione del diritto di difesa, errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.; omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 624 cod. - pen., eccessività della pena, vizio di motivazione della sentenza;

2. errata applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4, cod. pen.;

3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, eccesso di potere, violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione o motivazione apparente;

4. Violazione di legge, eccesso di potere in merito alla contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;

5. Erronea applicazione della legge penale, eccesso di potere, violazione di legge, illogicità della motivazione in merito all'attività istruttoria;

6. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione delle risultanze processuali;

7. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illonicità della motivazione in merito alla valutazione delle risultanze processuali. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi articolati ai punti 3, 5, 6, e 7 sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni sviluppate nelle conformi sentenze di merito. Considerato, quanto alla dedotta mancata ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. (motivo 1 di ricorso), che l'eccezione difensiva ha trovato puntuale risposta nella sentenza impugnata, la quale ha offerto una giustificazione logica in proposito, coerente con le risultanze istruttorie e conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede, tale da portare la decisione adottata in parte qua ai riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato che le deduzioni riguardanti l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità della pena in considerazione della gravità del fatto di cui il ricorrente si è reso responsabile e della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Ritenuto che ia sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo quanto alla riconosciuta recidiva qualificata (motivi 2 e 4 del ricorso), avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti specifici annoverati, per fatti commessi in un arco temporale assai prolungato.

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre