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Ordinanza — n. 42115/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to sign it with a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Apollonio Stefano, failed to sign the document with a qualified defense attorney. Although the appellant signed personally, the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure now mandates that appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility. The court applied the principle that such procedural defects must be addressed immediately without formalities, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement Code of Criminal Procedure procedural defect de plano Cassa delle ammende fine requisito della firma autografa diritto a un difensore atto privo di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Law no. 103 of 23 June 2017
Article 613, paragraph 1, Code of Criminal Procedure
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Article 605, paragraph 5-bis, Code of Criminal Procedure
Considerato che, in applicazione dei principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Article 591, paragraph 1, letter a), Code of Criminal Procedure
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court, Judgment no. 186 of 13 June 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLLONIO STEFANO nato a TRIESTE il 19/03/1974 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdatp-a \G-írs-o e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso - tale dovendosi qualificare l'atto trasmesso a questa Corte - è stato proposto personalmente dall'imputato Apollonio Stefano in data 1.6.2024. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato che, in applicazione dei principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattrornila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Con