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Ordinanza — n. 42114/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural failure and burden of proof on defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to formally request the prosecutor's intervention for a 'trial by reference' despite having consented to it, and the lower court correctly applied the principle that the defense must prove the validity of the breathalyzer test. The court ruled that the procedural defect and the burden of proof regarding the device's reliability justified the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 464-bis c.p.p.; Art. 186 cod. it. traida: The appeal is inadmissible if the defense fails to formally request the prosecutor's intervention for a trial by reference, and the burden of proving the validity of a breathalyzer test rests entirely on the accused to demonstrate specific defects or lack of homologation.

Parole chiave

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inadmissible appeal trial by reference breathalyzer validity burden of proof procedural defect criminal procedure drunk driving guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 464-bis c.p.p.
Art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e 2-sexies cod. it. traida
all'art. 186, comma 2, lett, b), comma 2-bis e 2-sexies cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/01/2000
art. 464 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Par-Rim
Sez. 4, n. 11679 del 1/12/2020, Ibnezzayer
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIAFERRI EMANUELE nato a ROMA il 07/06/2000 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tagliaferri Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui. all'art. 186, comma 2, lett, b), comma 2-bis e 2-sexies cod. ii_itraida, Rilevato lo :Vesú ho ort:i•wiatù seaueaU rr::0;-•so: Inosservanza delle norme processuali determinata dai mancato i.lccoglienento dell'istanza avanzata dalla difesa anche in data 23.1.2023, con il consenso dell'ufficio di Procura ; finalizzata a consentire all'imputato di accedere al'istituto della messa alla prova ai sensi del comma 1 dell'art. 464 bis c.p.p., come modificato baH mt.

15. corano 1, O.igs n. 150/2E122; 2 Manifesta iilogicrta della motnia:ione ieM_!") inotignato, segnatarnente nella parte in cui la corte territoriale (cfr. pag. 2 della sentenza) asserisce che: 'l'appellante in contrasto con i noti principi di diritto espressi dai giudici di legittimità in merito all'onere della prova circa il funzionamento dell'etilometro ha omesso di indicare quali sarebbero le cause di tale inaffidabilità ed ha, poi, non considerato contenuto dellia sentenza appellata nella parte in cui bui-o-tii? na richiamato le dirhtiii -7ieni dell'operante relative all'omologai/ione.

Ck': N a ndcata stiomenUiìzione [..] ", con ciò evidenziando di non aver centrato il rilievo della difesa circa la deposizione dell'operante, quale aveva rappresentato di non aver mai visionato personalmente la documentazione di validità dell'alcooltest( cfr. trascrizioni udienza del 29.11.2021, pag.8). Considerato, quanto al primo motivò di ricorso, che devono ritenersi validamente espresse le ragioni del rigetto della richiesta indicate in motivazione, essenoo stata essa :•3- ,-dr,/rner-1.-e f.--)roposta cd aviaindo assunto ia torma d U ori sollecitazione di attivazione dei poteri del P.M. (cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata).

Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione dei principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'aleoltest C 05,t1.Ii;Ce prova delio st.1Co d e ;') t-11 77 al CCM la ,:zonsechia che onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/202 t, Par.-R.1m); Lv . 282659; Sez. Lie n. 116-,79 ije 1 /12/2020, dep, 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inarrirnissibiiità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/ei/2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrente paqamento delle spese proccssooii P della somma di eum tremila in. favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 1