Italian Court dismisses appeal claiming putative necessity defense for traffic accident due to lack of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court incorrectly rejected the putative state of necessity defense regarding a traffic accident caused by the appellant's impaired driving. The court ruled that this grievance was not among the limited grounds for review in cassation, as it merely reiterated facts already thoroughly evaluated and dismissed in the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are limited to specific legal errors; grievances reiterating facts already evaluated and dismissed in the judgment of second instance are inadmissible because the aspects of the second instance judgment are unassailable in cassation.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOLETTI GIULIO nato a NOVARA il 13/08/1959 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo del difensore da Andreelew ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità putativo in relazione al sinistro stradale' occorso in clan) 2/8/2020.
Considerato che la doglianza non rientra nei numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, essendo reiterativa di profili già attentamente valutati in sede di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Considerato che gli aspetti valutativi della sentenza sono insindacabili in cassazione 050 SL-3PC, sorretti, r.i.orne nel presente caso, dici motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giundice seguito dal giudicante. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, all'esito di una disamina completa ed approfondita delle risultante processuali„ in nessun modo censurabile sotto H profilo della razionalità, comc. fosse dei tutto eccentrico l! richiamo all'invocata scriminante anche putativa„ in ragione della totale assenza di elementi dimostrativi della esistenza dell'asserito pericolo incombente a cui doveva sfuggire l'imputato, risultando invece dalle emergenze probatorie che il ricorrente, a causa della impoverita capacità di condurre il veicolo, uscì dalla sede stradale, andando ad impattare contro un paio dell'illuminazione.
Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara: inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024