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Ordinanza — n. 42112/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of alternative measures request and improper requalification challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The defense argued that the Court of Appeal improperly reclassified the offense from theft to snatching, but the court affirmed the appellate judge's duty to correctly qualify the crime to uphold the principle of mandatory prosecution. Furthermore, the appeal failed because the defense did not request alternative measures to detention, which is required for such relief.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense fails to request alternative measures to detention, and challenges to the requalification of the offense are rejected as the appellate court must ensure the correct legal definition of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative measures to detention requalification of offense mandatory prosecution principle court of cassazione sanzione sostitutiva attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAT GENOVA ALESSIO nato a CUORGNE' il 21/07/1989 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da Cat Genova Alessio, ritenuto responsabile dei reati di furto con strappo (capo A della rubrica) e lesioni (capo B della rubrica). Considerato che la difesa si duole, con il primo motivo di ricorso, della intervenuta riqualificazione del fatto ad opera della Corte d'appello, che, diversamente dal primo giudice, il quale aveva individuato nel fatto sub capo A il reato di cui agli artt. 624, 625, comrna 1, n. 4 cod. pen., fia ravvisato nella condotta i delitto di furto con strappo.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa sone destituite di fondamento, essendo consentito al giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dai citidcre di pomo grado, salvo divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità.

Ritenuto che nella fattispecie in esame il giudice di appello addivenuto ad una pena più mite, riducendo a mesi 10 di reclusione ed euro 220 di multa la pena fissata dal Tribunale in anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. secondo motivo Oi mi orse 2 o Pnent destituito di fondamento, non avendo la difesa investito la Corte d'appelli) della richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dello ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 17 ottobre 2024