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Ordinanza — n. 42110/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding non-prosecution cause and public utility work substitution under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a non-prosecution cause under Article 131-his of the Penal Code and requested public utility work instead of the imposed sentence. The court rejected these claims, noting that the objective disvalue of the conduct already excluded non-prosecution and that the lower court correctly found the sanction unsuitable due to the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

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Art. 131-his cod. pen.; Art. 165-ter cod. pen.: The court of appeal's decision to exclude the cause of non-prosecution based on the objective disvalue of the conduct and to deny public utility work due to the defendant's negative personality is immune from cassation review.

Parole chiave

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non-prosecution cause public utility work negative personality objective disvalue appeal inadmissibility Cassazione ordinanza penal code provisions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-his cod. pen.
Art. 165-ter cod. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ORZO FABIO nato a PALERMO il 12/01/1984 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi de la decisione Dell'Orzo Fabio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità cx art. 131-his cod. oen.; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai mancato riconoscimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità• di cui all'art 131-his cod. oen. è stata vaiidarnE.-.-nte esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ridetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione del tutto adeguata, non meritevole di essere censurata in questa sede, avendo là corte di merito ; sulla base di un giudizio coerente con le risultanze in atti, rirnarcato come detta sanzione, alla luce della negativa personalità dell'imputato, risultante dalle modalità della condotta e dal precedente annoverato, non soddisfi le esigenze retributive e specialpreventive del caso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 17 ottobre 2024 Il Co