Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing reduction via plea bargain due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued for legal errors in sentencing and plea bargain qualifications, but the court held that these grievances were waived during the appellate stage. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on plea bargains, only specific procedural defects are admissible, excluding waived grounds, sentencing excesses, and conditions for acquittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal waived grounds sentencing reduction procedural admissibility Cassa delle ammende motivi di cassazione revisione della sentenza penale atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che„ in base a consolidato orientamento di questa Corte «In terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 131 bis c.p.
Erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 114 c.p.
Art. 625 n. 2, 5 e 7 c.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che„ in base a consolidato orientamento di questa Corte «In terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27002 del 10/04/1970, Mariniello
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLIO LUIGI DONATO nato a SAN SEVERO il 07/08/1975 COLIO ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 10/03/1998 CALABRESE NICOLA nato a SAN SEVERO il 01/12/1997 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdatoLse--d11é parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Colio Luigi Donato, Colio Antonio, Calabrese Nicola, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi cod. proc. ;Don. Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati, i quali Si lamentano:

1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2. Violazione degli artt. 62 n. 4, 114, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen. (così Calabrese Nicola). 1.. Mancata assoluzione degli imputati;

2. Eccessivita della pena (così Coli° Luigi Donato e CCHO Antonio). Considerato che„ in base a consolidato orientamento di questa Corte «In terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 27002 del 10/04/7019, Mariniello r- Rv, 276107 - 01) Considerato che tutti i motivi proposti non rientrano ncil nurnerus COUSUS delle doglianze per le quali è ammesso il circoso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro quattromila ciascune) :n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il