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Ordinanza — n. 42105/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a special court-appointed defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court. The appellant, Rognoni Emiliano, personally filed the document, arguing that the new signature requirement should not apply retroactively to his case. The court applied the principle of *tempus regit actum*, ruling that the mandatory signature rule introduced by the 2017 law must be strictly followed to ensure procedural compliance.

Regesto Legislator

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Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The principle of tempus regit actum requires that appeals filed after the entry into force of the law requiring a special defense lawyer's signature be declared inadmissible if not signed by such a lawyer, without formalities.

Parole chiave

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tempus regit actum special defense lawyer Cassation appeal procedural inadmissibility signature requirement special register retroactive application violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Law no. 23 of June 2017, n. 03, art. 1, comma 63
Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in applicazione del principio processuale ternpus regit actum la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
peri., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGNONI EMILIANO nato a FROSINONE il 10/01/1989 avverso la la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato a o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato Rognoni Emiliano in data 8/5/2024. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n...03; entrata in vigore l 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. (313, comma 1, cod. proc. peri. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso 'per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Considerato che, in applicazione del principio processuale ternpus regit actum la declaratoria d'inammissibilità dei ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. peri., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. peri., come introdotto dalla già citata leone n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnimisslbile, con condanna del rlucirrenLe al pagamento delle spese proceq,hiali e della somrna di euro quattromila in favore della Cassa delie ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna i! ricornn!=n al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Ti Con