Cassation court dismisses appeals for inadmissibility and lack of merit regarding statutory mitigation in burglary cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Chitadze Miriani and Kutaladze Grigoli inadmissible and without merit. The defendants argued for statutory mitigation under Article 62, Section 6 of the Penal Code, but Miriani's appeal was rejected due to a procedural waiver, while Grigoli's was dismissed as the lower court properly justified denying the mitigation. Consequently, both appellants were condemned to pay procedural costs and fines to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the defendant has waived it, and a request for statutory mitigation is denied if the court finds the conditions for integral compensation or binding satisfaction not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHITADZE MIRIANI nato il 01/08/1995 KUTALADZE GRIGOLI nato il 11/08/1978 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i ricorsi proposti a mezzo dei risoetAivi difensori da Chitadze Miriani e Kutaladze Grigoii, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto in abitazione, del reato di ricettazione e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.
Rilevato che a motivi di ricorso i difensori hanno dedotto quanto segue. Chitadze Miriani: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, Kutaladze Grigoli: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Ritenuto che l'impugnazione proposta da Chitadze Mcian è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. non. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso dell'imputato.
Ritenuto, quanto al ricorso di Kutaladze Grigoii, che i motivo unico proposto Si appalesa manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello fornito adeguata giustificazione dei diniego dell'attenuante invocata, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità, rimarcando, con argomentare logico, come il risarcimento non potesse intendersi integrale e come io dichiarazione satisfattiva della persona offesa non sia vincolante per u Giudice (cfr. Sez:.
2. n. 12607 dei - 13/02/2015, Rv. 262771 - 01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 - 02). Ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: Corte Cost. n,186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in curo cinquecento per Chitadze Miriani ed earo tremila per Kutaladze
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro.cessuall e della somma di euro cinquecento in favore della i:ossa delle ammende a carico di Chitadze Miran i e curo tremila in favore della cassa delle ammende a carico di Kuta