Cassation court dismisses appeals for theft and receipt charges, ruling on factual review belongs to lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Tibichi Bogdan Cristian and Serlenga Costantino inadmissible. The defenseers argued for legal violations regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found these arguments concerned factual reconstruction and evidence evaluation. Consequently, the court ruled that such matters fall exclusively within the competence of the Court of Appeal, which had provided adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of the crime or the assessment of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TIBICHI BOGDAN CRISTIAN nato il 24/06/1985 SERLENGA COSTANTINO nato a CAPRACOTTA il 05/06/1957 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ricitìví della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Tibichi Bogdan Cristian e Serlenga Costantino, ritenuti responsabili il primo del reato di furto ed il secondo del reato di ricettazione. Rilevato che_ a motivi di ricorso, i difensori lamentano ("guanto iieciue. Tibichi Bogdan Cristian 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità con riferimento al reato di furto.
2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 133 e 52-bis cod. pen. Serlenoa Costantino 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto che !a sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori. Considerato che le deduzioni sviluppate nei prime motivo di ricorso proposto da Tibichi e Serienga, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabiiità degli imputati, esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza.
Considerato, guanto alle doglianze in materia di trattamento sanzionatorio, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nei ricorsi, avendo la Corte di merito evidenziato come le pene siano state determinate in entrambi i casi ne! minimo edittale, circostanza che esime i giudice dai rendere una specifica rhotefazione (Sez. 2, o. 28852 del 08/05(2013 Rv. 256464), Considerato quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di Serlenga Costantino che il diniego è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in rilievo la negativa personalità dell'imputato, il quale annovera due precedenti specifici e la gravità del fatto per modalità di attuazione; considerato che, ai fini della concessione del beneficio n\,,,iocatz:), non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen e dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può hrnitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dail'art. 133 cod. pen., que!;o che- ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato, quanto alla posizione di Tibichi, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta implicitamente rigettata, desurnendosi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza come il diniego si giustifichi in ragione dell'allarmante contesto nei quale si inserisce a condotta serbata dal ricorrente Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 I