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Ordinanza — n. 42098/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and illegal entry due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and illegal entry while rejecting the claim regarding leniency. The defense argued for a new evaluation of facts and sentencing, but the court found these arguments repetitive and lacking in legal merit. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 624 c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates factual complaints already adjudicated by the lower courts without presenting new legal grounds or logical errors in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft conviction illegal entry lack of merit repetitive arguments court costs sentencing review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 624 c.p.
4 legge 110/75 (capo E della rubrica) e dichiarato non punibile per iI reato di cui all'art. 624 coi pen.
Art. 131 bis c.p.
per particolare tenuità dei fatto ai sensi' dell'art. 131 bis cod.
Art. 62 c.p.
110, 56, 624-bis comma 3, in relazione all'art. 625 n.
Art. 133 c.p.
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo quarto dei ricorso) avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 4 legge 110/75
pen, (capo A della rubrica); art. 4 legge 110/75 (capo E della rubrica) e dichiarato non punibile per iI reato di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
per particolare tenuità dei fatto ai sensi' dell'art. 131 bis cod. pen.(ca,po C della rubrica).
art. 133 cod. pen
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo quarto dei ricorso) avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile lo censura che miri ad una nuova valutazione della conoruità della pena !a cui determinazione, come ne! caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUADII MEHDI nato il 20/03/1991 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminate ricorso proposto a mezzo dei difensore da Guadii Mehdi, avverso la sentenza di appello in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia del Tribunale di Rimini, con cui era ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis comma 3, in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen, (capo A della rubrica); art. 4 legge 110/75 (capo E della rubrica) e dichiarato non punibile per iI reato di cui all'art. 624 coi pen. per particolare tenuità dei fatto ai sensi' dell'art. 131 bis cod. pen.(ca,po C della rubrica).

Rilevato che io difesa ha dedotto: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) della rubrica; alla ritenuta colpevolezza dell'imputato in relazione al capo C) della rubrica; al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod, pen all'assenza di motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante l'eccessività della pena. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso risultano essere reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni dei tutto corrette in fatto e diritto, avendo la Corte di merito osservato come all'ultimo piano dello stabiie alberghiero vivesse il figlio del titolare dell'albergo il quale frequentava, sia pure saltuariamente, l'intero edificio nella stagione invernale. Considerato che il secondo motivo di ricorso, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza delia Corte di appello„ che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (motivo terzo del ricorso) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto„ riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nei motivare il diniego, laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo alla gravità del fatto e al danno arrecato alla porta d'ingresso dello stabile).

Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo quarto dei ricorso) avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile lo censura che miri ad una nuova valutazione della conoruità della pena !a cui determinazione, come ne! caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento deile spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 il Co