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Ordinanza — n. 42097/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of reasoning regarding sentencing aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court failed to properly weigh specific aggravating circumstances and miscalculated the sentence. The court rejected these claims, noting the appellate court provided sufficient reasoning based on the defendant's negative personality and the gravity of the offense, which precluded a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 624-bis, 625, 61 n. 5, 69 c.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate the appropriateness of a sentence if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, even when the defense claims insufficient reasoning on aggravating factors or sentencing balance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of reasoning sentencing aggravating circumstances negative personality cassation review limits aggravamento della pena circostanza attenuante favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 61 n. 5 c.p.
Art. 69 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 2591.42
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ii ricorso proposto a mezzo dei difensore da Bosco May, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui agii artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Nùllità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen.

2. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nonché all'erroneo bilanciamento effettuato fra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art..69, comma 2, cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei primo motivo di ricorso sono palesemente destituite di fondamento, avendo la Corte di appello fornito una congrua e adeguata motivazione relativamente alla sussistenza delle aggravanti contestate, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità.

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione; avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata e la gravità dei fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 2591.42);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile„ con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consig