Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete evidence regarding breathalyzer malfunction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for contradictory reasoning and erroneous application of law regarding the breathalyzer test. The court rejected these claims because the defense failed to provide concrete evidence of instrument malfunction or procedural errors, relying instead on generic assertions unsupported by specific allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new factual parameters; appeals lacking concrete evidence of instrument malfunction or procedural violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRASCU NICULAE nato il 11/05/1962 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza impugnata; esaminate ricorso proposto a n-lezzo del difensore da Durnitrasc„i MCLI1Ge, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di mento dei reato di cui all'art. 186 -bis, comma 1, lett. c), comma 3, 186, comma 2 lett.
c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato;
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Considerato che i principi richiamati nel ricorso circa l'onere dimostrativo del corretto funzionamento dell'etilornetro devono intendersi superati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee ailegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando la sussistenza di Vi7i ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omoiogazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Cariucci, Rv. 28255; conf.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del richiamato principio., ponendo in evidenza, con motivazione priva di aporie logiche, che: le deduzioni difensive non sono suffragate da eiernenti concreti suscettibili di avvalorare la tesi del malfunzionamento dell'apparecchio; gli scontrini attestano l'esito positivo dell'alcoltest; il ricorrente presentava evidenti manifestazioni collegate allo stato di ebbrezza.
Considerato, quanto alla deduzione concernenti i! fatto che il ricorrente non fosse alla guida del mezzo all'atto della somministrazione dei test alcolirnetrico, che le dogliarize difensive, oltre ad essere genericamente poste, sollecitane una non consentita rivalutazione delle emergenze processuali e della ricostruzione della vicenda offerta nelle conformi sentenze di merito. Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazit-.)ne dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Ti Consigl