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Ordinanza — n. 42095/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and non-devolved issues under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed too generic, lacking specific legal or factual arguments required by the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court noted that the appeal incorrectly targeted the issue of criminal responsibility, which was not within the appellate court's jurisdiction.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specify legal grounds and factual elements; generic complaints regarding motivation are inadmissible, and appeals concerning issues not devolved to the appellate court are rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure non-devolved issue criminal responsibility massima inquisitoria caso poco grave verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745
Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC MASSIMO nato a BOLOGNA il 17/09/1997 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Husovic Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida senza patente. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, unico aspetto devoluto alla Corte di appello.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisurn e, in ogni caso, il ricorso riguarda - in modo del tutto generico - il profilo dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sul quale la corte d'appello non era tenuta ad argomentare, trattandosi di questione non devoluta alla sua cognizione (cfr.

Sez. 2, n. 13826 dei 117/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 il Consigliere e