Cassation court dismisses appeals against second instance judgment regarding recidivism and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Gabrielli Samanta and Gabrieli Shadei inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's reasoning on recidivism and the balance of aggravating versus mitigating circumstances was contradictory and illogical. The court rejected these claims, finding the arguments generic and lacking specific critique of the first instance decision, while affirming the discretion of the trial court in weighing sentencing factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are manifestly unfounded, generic, and fail to provide necessary criticism of the lower court's reasoning regarding recidivism or sentencing balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI SAMANTA nato a PESCIA il 30/05/1972 GABRIELI SHADEI nato a RIMINI il 06/09/1993 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Gabrielli Samanta e Gabrieli Shadei, ritenute responsabili del delitto di tentato furto in abitazione aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, le imputate lamentane contraddittorietà ed iliogicità della motivazione in relazione ai riconoscimento della recidiva ed alla mancata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto, quanto alla riconosciuta recidiva, che la motivazione espressa sul punto è immune da censure, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale delle imputate, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici anriciverati dalle stesse e della gravità dei fatto per cui è intervenuta condanna, suscettibile di rivelare una ingravescenza della pericolosità sociale.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, taie dovendo ritenersi quella che per giustificare !a soluzione dell'equivalenza si sia !imitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2