Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific legal or factual grounds under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Visconti Pietro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed entirely generic and aspecific, failing to cite the particular legal or factual reasons required by law. Consequently, the court found the appeal lacked the necessary specificity to challenge the lower court's reasoning on aggravated theft.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.; I motivi di appello devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena la loro inammissibilità per genericità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI PIETRO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminami ricorso proposto a mezzo del difensore da Visconti Pietro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. peri. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello dei Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 H Cons;gliere estensore Il P d