Cassation court dismisses appeal against traffic penalty for drunk driving, citing valid exclusion of non-punibility and adequate sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a lighter sentence and challenged the application of Article 131-bis of the Penal Code, claiming logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims, affirming that the objective disvalue of the conduct justified excluding non-punibility and that the sentencing balance was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 186, comma 2, iett. b) e 2-sexies cod. strada: The exclusion of non-punibility under Article 131-bis is validly excluded when the objective disvalue of the conduct warrants it, and sentencing discretion is immune from cassation review absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA MASSIMO nato a CASTELBUONO il 06/09/1973 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Mazzola Massimo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'ad, 186, comma 2, iett.
b) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato due motivi di ricorso, nei quali si duole:
1. del trattamento sanzionatorio per non avere i giudici di merito riconosciuto il minimo della pena e concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante;
2. della inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabilí in sede di legittimità; considerato che le valutazioni espresse in ordine alla gravità del fatto (constatazione da parte della Polizia di uno stato di palese alterazione; forte odore di alcol proveniente dalla vettura; guida in orario notturno con esposizione a maggior pericolo degli altri utente della strada) sono estensibili al profilo riguardante i trattamento sanzionatorio, sicchè è possibiie desumere dal complesso argomentativo della sentenza che la Corte di merito abbia ritenuto equa e adeguata la pena stabilita dal primo giudice anche in relazione al giudizio di bilanciamento.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ! 17 ottobre 2024 Il Consig