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Ordinanza — n. 42091/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42091/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, degli imputati in relazione al capo 3 della rubrica, afferente al tentato furto. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva per Lovacovic Massimo. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42091/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva per Lovacovic Massimo. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione furto di lieve entità infrazione privilegiata altri reati tentato furto furto aggravato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOVACOVIC MASSIMO (CUI 00K8V8R) nato a VENEZIA il 28/09/1974 HUDOROVIC SONNY (CUI 0566PWE) nato a PIOVE DI SACCO il 08/11/1996 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Lovacovic Massimo e Hudorovic Sonny, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 4 l. 110/1975; 635 cod. pen., 56, 624 ; 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, degli imputati in relazione al capo 3 della rubrica, afferente al tentato furto.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva per Lovacovic Massimo. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e ia valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili dei giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente ai primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che !a sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato e precedenti di polizia. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sei. 3, n. 33299 dei 16/11/2016, de.-T. 2017„ Rv. 270419 01;

Sez, 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consig