Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted theft, rejecting generic procedural complaints regarding photographic identification evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Cari Selly and Cari Michele inadmissible, ordering them to pay court costs. The defense argued that the conviction relied solely on a photographic identification, citing violations of procedural articles 189 and 192. The court rejected these generic claims, noting the lower courts provided adequate reasoning based on the victim's detailed description, the car's registration to Selly, and physical scars on Michele matching the victim's account.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, 192 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the defense raises generic procedural complaints without specific argumentation, as the lower courts have already provided sufficient and logical reasoning regarding the evidentiary weight of photographic identification supported by corroborating facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARI SELLY nato a THIENE il 14/07/1985 CARI MICHELE nato a SAN DONA' DI PIAVE il 03/06/1994 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo dei comune difensore da Cari Selly e Cari Michele, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto. Rilevato che la difesa, nel motivo unico di ricorso, si duole dell'affermazione di responsabilità degli imputati, deducendo la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. perì. ed evidenziando l'insufficienza del riconoscimento fotoorafico quale unico elemento di prova suscettibile di fondare la colpevolezza degli imputati.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con le puntuali argomentazione sviluppate nella motivazione della sentenza; considerato che !a Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione circa la individuazione degli imputati quali autori del fatto, ponendo in rilievo l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, la quale, oltre a rendere una descrizione dettagliata degli imputati riconosciuti in fotografia, fornì anche il numero di targa della vettura sulla quale viaggiavano (risultata intestata a Cari Selly).
Considerato che l'efficacia dimostrativa dei riconoscimento fotografico è rimessa al libero apprezzamento del giudice, ii quale nei presente caso ha argomentato in modo logico e puntuale in ordine all'attendibilità dell'individuazione, avvalorata peraltro dai riscontri della proprietà della vettura e della presenza di cicatrici sugli arti inferiori di Cari Michele, indicate dalla persona offesa nel corso della descrizione degli autori del fatto Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Co