Italian Court dismisses appeal as generic grievances fail to cite specific legal or factual grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant complained that the Court of Appeal ignored arguments regarding sentencing treatment and conditional suspension, but the court found these grievances entirely generic and lacking specific legal or factual support. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically cite the legal grounds and factual elements supporting the request; generic complaints lacking a comparison with the opposing justifications result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIFLA DANIELE nato a ROMA il 24/11/2000 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Zifla Daniele; rilevato che il ricorrente si duole della declaratoria d'inammissibilità dell'appello lamentando che la Corte d'appello non ha considerato i punti devoluti in tema di trattamento sanzionatorio e sospensione condizionale della pena.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini . del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nei presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno dei decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P esilente