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Ordinanza — n. 42086/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual inconsistencies in first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Attar Nabil inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the Court of Appeal ignored logical inconsistencies in the first-instance verdict attributing the aggravated theft to him. The court ruled that the appeal failed to explicitly articulate and argue against the specific factual and legal reasons supporting the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when critical arguments against the facts or law of the challenged decision are not explicitly stated and reasoned.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal factual inconsistencies aggravated theft Court of Cassation domanda d'asilo di cittadino nigeriano assistenza riabilitativa arretrati alimentari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronuncia n. 8825 del 27/10/2016
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTAR NABIL nato il 14/05/1989 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; -& Motivi della decisione Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna emessa a carico di Attar Nabil per il reato di furto aggravato. Letto il ricorso proposto dalla difesa, in cui si lamenta come la Corte d'appello abbia trascurato di considerare le incongruenze logiche evidenziate nella sentenza di primo grado in ordine alla certa attribuzione della commissione del reato al ricorrente.

Considerato che i motivi dedotti dal ricorrente risultano manifestamente infondati. Invero„ la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal Attar Nabil dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello. Sotto questo profilo, che assume carattere di centralità nella disamina della questione, occorre rammentare in cosa consista la specificità dei motivi. Ciò risulta agevole alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, così massimata:

«L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato». L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi appena espressi, rimarcando come l'appellante si fosse limitato a chiedere l'assoluzione dal reato contestatogli, adducendo un'alternativa ricostruzione del fatto priva di confronto con le argornentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna primo grado.

In sede di ricorso la difesa lamenta che l'ordinanza avrebbe affrontato il merito della questione, rivelando la fallacia del ragionamento seguito: in realtà, l'attenta motivazione della Corte d'appello analizza i motivi di appello, ponendo in evidenza, sotto ogni profilo, la mancanza di confronto con le argomentazioni espresse dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), 9 4e, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ot