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Ordinanza — n. 42084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft verdicts due to lack of legal grounds for re-evaluating facts or sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by Levacovic Carlo and Samuel inadmissible, ordering them to pay legal fees. The defense argued for violations of law regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found the lower court's reasoning sound. The decision rests on the principle that cassation cannot re-evaluate facts or sentencing discretion unless the reasoning is illogical.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal responsibility and sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is sound, as cassation cannot re-evaluate facts or exercise discretionary sentencing judgments absent logical flaws.

Parole chiave

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criminal responsibility sentencing discretion inadmissible appeal aggravated theft cassation review responsabilità scemata responsabilità disciplinare regime di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEVACOVIC CARLO nato a PIEVE DI CADORE il 05/05/1966 LEVACOVIC SAMUEL nato a PISTOIA il 07/06/1990 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; P Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Levacovic Carlo e Levacovic Samuei, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta per entrambi quanto segue:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità degli imputati.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai trattamento sanzionatorio con particolare riferimento ai profili riguardanti la commisurazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti. Vista la comunicazione pervenuta a questa Corte dall'Avv. Cesare Tapparo il quale ha rappresentato di rinunciare al mandato difensivo per Levacovic Cado. Considerato preliminarmente che detta rinuncia al mandato non ha effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio„ investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto adeguata ia pena come rideterminata in appello ed avendo posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già considerati in primo grado per la concessione del beneficio invocato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202