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Ordinanza — n. 42082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLET MARINO nato a TRIESTE il 05/09/1962 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Plet Marino ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

Regesto Legislator

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art 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 lett.

Parole chiave

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accusa penale verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori mancata prova di parzialità attendibilità dei testimoni azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art 131-bis cod. pen
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLET MARINO nato a TRIESTE il 05/09/1962 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Plet Marino ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2-bis, cod. strada. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l'accoglimento della richiesta (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -- 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente i! solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 17 ottobre 2024 li Consigliere estensore Il Pfrside,4it