Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of victim complaint and insufficient recidivism argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniela Desogus inadmissible and ordered her to pay court costs. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because a formal victim complaint was already present in the case file, satisfying procedural requirements for prosecution. Regarding the second ground concerning recidivism, the court rejected the claim because the lower court's reasoning adequately addressed the defendant's increased social danger based on her specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.p.; Art. 646 c.p.: A victim's complaint is not bound by specific formalities, and a lower court's decision on recidivism is valid if it provides a sufficient argumentative apparatus regarding the defendant's social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESOGUS DANIELA nato a CAGLIARI il 20/04/1984 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto a mezzo del difensore da Desogus Daniela, ritenuta responsabiie nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo presente in atti rituale querela della persona offesa, la quale ha chiesto procedersi a norma di legge; rilevato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (cfr. ex multis Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329).
Rilevato, quanto al mancato riconoscimento della recidiva, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati e dell'epoca di commissione. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e cielia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il