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Ordinanza — n. 42080/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of minor damage mitigation due to 300-400 euro theft value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nikolic Kelli's appeal inadmissible regarding the failure to apply the minor damage mitigation under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The defense argued for this mitigation, but the lower court had already implicitly rejected it by noting the theft involved 300-400 euros. The Supreme Court ruled that such a sum does not meet the threshold of 'insignificant' damage required for this specific mitigation, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigation for minor damage requires the prejudice to be trivial in economic value, regardless of the victim's ability to bear the loss.

Parole chiave

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minor damage mitigation theft value threshold insignificant prejudice Article 62 Penal Code appeal inadmissibility economic value assessment Corte di Cassazione stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC KELLI nato a TORINO il 21/01/1995 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da Nikolic Kelli a mezzo del difensore; Rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sono stati implicitamente disattesi dalla Corte di merito, che ha evidenziato in motivazione come il furto abbia avuto ad oggetto una somma pari a circa 300-400 euro; considerato che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio [cfr., ex multis Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241:"La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de