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Ordinanza — n. 42078/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to appellant's voluntary withdrawal of the legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the legal challenge via PEC. Although the initial judgment found the appellant guilty of negligent injuries, the defense subsequently renounced the appeal, triggering the statutory requirement for dismissal. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a party voluntarily renounces a criminal appeal, the court must declare the appeal inadmissible and order the appellant to bear the associated procedural costs and fines.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of criminal appeal procedural costs allocation state treasury fine renunciation of legal challenge domanda d'asilo di rom perseguimento penale per diffamazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANAILA EMILIA DORINA nato il 19/10/1988 avverso la sentenza del 14/09/2023 del GIUDICE DI PACE di UDINEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.DANAILA Emilia Donna ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Udine che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di lesioni colpose e l'aveva condannata alla pena pecuniaria. Il Tribunale di Udine aveva successivamente riqualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione. Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa della ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen.

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.