Italian court dismisses appeal on legal qualification error, citing limited admissibility post-Orlando reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as 'receiving' a vehicle instead of 'negligent acquisition.' The court ruled that under the Orlando reform, appeals challenging legal qualification are only admissible for 'obvious errors' lacking any room for debate, a standard not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals challenging legal qualification are limited to obvious errors lacking any room for debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBDELI FATHI nato il 01/04/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.IBDELI Fathi ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in- dicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa in relazione a i reati di cui agli artt.624, 625 n.2 e 5, 648 e 337 cod.pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) quale ipotesi di ricettazione di un autoveicolo, dovendo invece essere sussunto ai sensi della ipotesi di incauto ac- quisto.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2. bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensor