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Ordinanza — n. 42073/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address the lower court's reasoning on the minor damage mitigation circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Chieco's appeal against his theft conviction inadmissible because it did not engage with the specific reasoning of the appealed judgment. The appellant argued for the mitigation of minor damage based on the low value of the stolen cameras, but the court found this argument irrelevant to the established legal standard. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it fails to confront the reasoning of the judgment under attack, as the recognition of the minor damage mitigation circumstance presupposes the prejudice is trivial and does not depend on the victim's economic capacity.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor damage mitigation failure to address reasoning theft conviction procedural costs verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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S.C. sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.CHIECO Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condan- nato alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione con riferimento al reato di furto di tre telecamere poste a presidio della sicurezza dell'esercizio commerciale della persona offesa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta.

3. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 03 ('TN Così deciso in Roma il ~Iwire 2024 D POSITATA I Consigliere estensore Il Ptsidnte IN ANCEI.I.U.RIA Ugo Bellini Don Ferranti