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Ordinanza — n. 42071/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the arguments were merely complaints on facts rather than specific legal critiques. The appellant claimed the lower court's reasoning was incoherent and misinterpreted evidence regarding subjective intent, but the court found these points were already fully addressed and rejected in the appellate decision. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are merely complaints on facts that constitute a pedissequo repetition of arguments already rejected in the appellate judgment, failing to provide a specific and arguable critique of the legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal complaints on facts lack of specific argumentation repetition of rejected grounds cassation procedure rules verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.p.
2.VARLIERO, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p.
Art. 76 TU spese di giustizia
Art. 79 TU spese di giustizia
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
e vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 133 comma 2 cod.pen.
art. 533 c.p
2.VARLIERO, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARLIERO EGIDIO LEANDRO nato il 27/02/1989 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che aveva riconosciuto VARLIERO Egidio Leandro iAntnir1 colpevole del reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.VARLIERO, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi: Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione del provvedimento che non risulta coerente con il canone valutativo obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.1 Con una seconda articolazione si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze in fatto, che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto.

La corte territoriale ha invero precisato che il dolo generico risulta dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva omesso di autocertificare entrate reddituali di cui era sicuramente a conoscenza quali il trattamento economico assicurato dal figlio della compagna, il quale pure era stato inserito nel nucleo familiare. Orbene per escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo non è sufficiente affermare la ricorrenza di una dimenticanza o di una leggerezza sulla norma extra penale (art.76 e 79 TU spese di giustizia che valgono a integrare il precetto penale di cui al successivo art.95, ma è necessario fornire dimostrazione di una falsa rappresentazione della realtà sulla ricorrenza di alcune entrate reddituali, laddove nella specie per stessa ammissione del ricorrente, si sarebbe trattato di una mancata verifica dell'esistenza di tali redditi, verifica che ovviamente era doverosa, stante il chiaro tenore delle disposizioni sopra richiamate con particolare riferimento ai redditi che devono essere compresi nella dichiarazione autocertificativa. 3.1 Manifestamente infondato è il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che il giudice distrettuale aveva già ravvisato la genericità della deduzione, priva della indicazione dei profili di meritevolezza che ne avrebbero giustificato il riconoscimento e al contempo ne aveva esclusa la concessione richiamando i criteri direttivi di cui all'art.133 comma 2 cod.pen. in ragione dei precedenti penali del reo che ne connotavano negativamente il profilo della personalità. 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che va determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre