Italian Supreme Court dismisses appeal regarding waived non-prosecution grounds in plea bargain sentencing. The court ruled the appeal inadmissible because the defendant waived specific defenses during the settlement process. Consequently, the appeal is rejected, and the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision reinforces that parties cannot later challenge waived grounds in cassation. This case clarifies the preclusive effect of plea bargain waivers on higher court review. The ruling upholds the finality of agreed sentencing terms under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the defendant's claim regarding the lack of motivation for non-prosecution grounds. The defendant argued that the appellate court failed to address specific defenses under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted these grounds were waived during the plea bargain process. The court ruled that such waivers have preclusive effects on the entire procedure, including cassation, thereby preventing the defendant from challenging these specific issues later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Waivers of non-prosecution grounds during a plea bargain render subsequent appeals on those specific issues inadmissible, as the party's consent limits judicial cognition and creates preclusive effects on the entire procedural history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE ALBERTO nato a NAPOLI il 02/03/1983 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.CASTIGLIONE Alberto ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. a seguito di richiesta di concordato in appello, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato nei suoi confronti la pena in relazione al reato di furto di un ciclomotore parcheggiato all'interno di area condominiale adiacente all'abi- tazione della persona offesa di cui all'art.624 bis cod.pen. Deduce difetto di motivazione in relazione al percorso argomentativo utilizzato e, in particolare, in riferimento alla mancata pronuncia di cause di non punibilità ex art.129 cod.proc.pen.
2. Il ricorso è improponibile e quindi inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inam- missibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analo- gamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma i