Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of first-instance recidiva argument and statutory interpretation error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for electricity theft. The appellant argued that equivalent mitigating circumstances should neutralize aggravating factors for prescription calculations and challenged the recidiva finding. The court rejected these claims, citing Article 157 of the Penal Code which mandates that mitigation judgments do not affect prescription periods, and ruled that the recidiva issue was not properly raised in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The Court holds that a judgment of equivalence between aggravating and mitigating circumstances has no effect on the prescription period, and issues not raised in the appeal cannot be raised for the first time before the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUKA AMARILDO nato il 16/01/1975 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto LUKA Amarildo colpevole del reato di sottrazione di energia elettrica ai danni del distributore Atena s.p.a. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, assumendo altresì un difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove, a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti il ricorrente che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la " valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento. 3.1.
Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. nella parte in cui afferma che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetti speciale (quando l'aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computo del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, Esposito, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, Donatacci Fabio, Rv.274601).
A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815).Quanto al riconoscimento della recidiva da parte dei giudici di merito, la questione non aveva formato oggetto della impugnazione in appello e quindi la stessa non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv. cod.proc.pen.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le Ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024