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Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CONVERTINO Orlando ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Taranto gli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il PM in rela- zione a due reati di furto in abitazione in concorso aggravati dalla violenza sulle cose commessi in Martina Franca.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte violazione del segnale luminoso corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
3.1 Nella specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'ac- cordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ORLANDO nato a MARTINA FRANCA il 30/04/1990 avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. CONVERTINO Orlando ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Taranto gli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il PM in rela- zione a due reati di furto in abitazione in concorso aggravati dalla violenza sulle cose commessi in Martina Franca.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito che, a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena su richiesta, è limitata a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Nella specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'ac- cordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 2 t'

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est