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Ordinanza — n. 42062/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual criticism of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Marino Guido inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for attempted theft of livestock, arguing violations of law and motivational defects regarding the attribution of guilt and the weighing of mitigating versus aggravating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and lacking the necessary critical analysis required to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific critical analysis of the facts and legal reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of critical analysis penal responsibility circumstances aggravating guida nonostante revoca della patente allegazioni d'asilo contraddittorie verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GUIDO nato a PIAZZA ARMERINA il 31/01/1952 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.MARINO Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso pluriaggravato di capi di bestiame, uniti in mandria, all'interno della azienda agricola della persona offesa e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità laddove lo aveva individuato quale uno dei com- partecipi che si erano introdotti all'interno dell'azienda agricola della persona of- fesa per impossessarsi di capi di bestiame, nonché in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciute circostanze aggravanti.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della affermazione della penale re- sponsabilità del prevenuto e in relazione al giudizio di valenza di circostanze di segno opposto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore