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Ordinanza — n. 42060/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's reasoning on mitigating circumstances was sufficient and free of logical defects. The appellant argued that all favorable elements were ignored, but the court held that judges need only address decisive factors rather than every single argument. Consequently, the conviction for the crime under Article 186 of the Criminal Code was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. Pen.; The appellate court's decision to deny generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is congruous and based on a discretionary balance of relevant elements, requiring only that decisive factors be addressed rather than every argument presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility appellate court reasoning discretionary power review Article 186 Criminal Code procedural costs sanction legal motivation sufficiency testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. Pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis C.d.S.
Art. 62 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. Pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172
sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv. 271315
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAGLIO LUCA nato a MONFALCONE il 29/11/1995 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La difesa di VAGLIO Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Gorizia che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis C.d.S. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- tenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, lo aveva condan- nato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto in quanto non erano stati considerati tutti gli elementi favorevoli pure prospettati in sede di impugnazione. Il ricorrente ha depositato tempestivamente una memoria difensiva con la quale, sviluppando gli argomenti posti a fondamento del ricorso, ne chiede l'accoglimento.

3. Il ricorso omette di confrontarsi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata che appare lineare e congruo e non si presta ad essere censurato in sede di legittimità. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al bilanciamento tra circo- stanze di segno opposto in termini di equivalenza, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da- gli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle interve- nuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensu- rato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.1, n.46568 de118./05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motiva- zione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta congrua e priva di difetti lo- gici ed espressione dell'esercizio del potere discrezionale dei giudici di me- rito che, congruamente motivato, non è suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in di- spositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della ca