Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged error in legal qualification did not meet the strict threshold of manifest error required by the Orlando reform. The appellant challenged the conviction for aggravated theft, arguing a violation of law and lack of reasoning, but the court found no such defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The possibility of appealing to the Supreme Court for erroneous legal qualification is limited to cases of manifest error, which must be immediately obvious and devoid of any room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORODAN CATALIN MARINEL (CUI 0512C68) nato il 23/07/1995 avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; r
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. BORODAN Catilin Marinel ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.100 di multa in relazione a una serie di ipotesi di furti aggravati di merce, in particolare di tele- foni cellulari offerti in vendita.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P