Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42057/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false income declaration regarding state-funded legal aid eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of false declaration. The appellant, a MEI, argued for non-prosecution but failed to provide concrete evidence to refute the conviction. The court ruled that false declarations regarding income components irrelevant to the benefit do not constitute the crime, as the offense specifically targets false statements made to obtain the aid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 95 D.P.R. n. 115/2002; Art. 131 bis cod. pen.: False declarations regarding income components irrelevant to the benefit do not constitute the crime of false declaration under Art. 95, as the offense specifically targets false statements made to obtain the aid.

Parole chiave

Generato dall'IA
false declaration crime state legal aid income eligibility criteria non-prosecution cause Cassation inadmissibility verdetto di colpevolezza delitto scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 D.P.R. n. 115/2002
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto MEI Thomas responsabile del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002, condannandolo alla pena di giustizia.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 76 D.P.R. n. 115/2002
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R.
Art. 79 D.P.R. n. 115/2002
art. 95 D.P.R. n. 115/2002
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto MEI Thomas responsabile del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002, condannandolo alla pena di giustizia.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio
In ordine al motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile e non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv.
Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito
Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, Pacino
Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri
115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI THOMAS nato a CARBONIA il 24/05/1970 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto MEI Thomas responsabile del reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il MEI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello assumendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

3. In ordine al motivo di ricorso, va premesso che, ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio, rileva ogni componente di reddito, imponibile e non, siccome espressivo di capacità economica (Sez. 4, n. 12410 del 06/03/2019, Leonzio, Rv. 275359) e le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio integrano il reato di cui si tratta solo allorquando riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, ma non anche quando cadano su elementi a tal fine irrilevanti (Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088).

La correttezza di tale ultimo approccio ermeneutico sembra trovare un appiglio testuale in quanto incidentalmente affermato delle Sezioni Unite di questa Corte in una decisione riguardante la diversa, seppur correlata, tematica della revoca del beneficio, con specifico riferimento alla falsità o all'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall'art.79, c. 1, lett.

c) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di redditi che non superino il limite di ammissibilità (Sez. U. n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, non massimata sul punto). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri, Rv. 253643) e risulta del tutto irrilevante che l'eventuale falsa attestazione cada su componenti di redditi irrilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio, atteso che la condotta incriminata è proprio quella di una dichiarazione falsa o incompleta ai fini dell'ottenimento del beneficio.

Il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Il motivo concernente il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è generico e non si confronta con il contenuto della decisione impugnata che non è manifestamente illogica o contraddittoria 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigli