Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitted non-punishment grounds under Art. 129 CPP in appeal settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Raffaele Piesco's appeal against the Second Instance Court's sentence reduction inadmissible. Piesco argued the lower court failed to address potential non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held such arguments are precluded when parties agree on a settlement sentence. The decision relies on established precedent that the right to waive specific defenses in an appeal settlement creates binding preclusive effects on the entire litigation process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeal settlements, arguments regarding waived non-punishment grounds are inadmissible in cassation as the party's waiver creates preclusive effects on the entire procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIESCO RAFFAELE nato a NOLA il 08/07/1986 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.PIESCO Raffaele ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. a seguito di richiesta di concordato in appello, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha rideterminato nei loro confronti la pena in relazione al reato di furto con strappo di una somma di denaro che la persona offesa teneva in mano Deduce difetto di motivazione in relazione al percorso argonnentativo utilizzato e, in particolare, in riferimento alla mancata pronuncia di cause di non punibilità ex art.129 cod.proc.pen. .
2. Il ricorso è improponibile e quindi inammissibile per cause che possono di- chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. intro- dotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inam- missibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analo- gamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma