Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific analysis against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Placanico Giulio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the recognition of the aggravated circumstance of defending a disabled person and the assessment of conflicting circumstances. The court rejected these arguments as generic, lacking specific critical analysis, and merely repeating previously dismissed objections without new reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific critical analysis of the contested decision, or if they merely repeat objections already rejected with adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACANICO GIULIO nato a SALERNO il 06/11/1991 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.PLACANICO Giulio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Salerno che l'aveva riconosciuto colpe- vole del reato di furto pluriaggravato di un monile di proprietà di un parente all'interno dell'abitazione di questi con l'approfittamento della condizione di minorata difesa della madre della persona offesa, anziana e invalida 2. Il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa e in rela- zione al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il prov- vedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese con adeguato sforzo motivazionale. In particolare il giudice distret- tuale da un lato ha evidenziato che la ricorrenza della circostanza aggravante della minorata difesa non aveva formato di specifica contestazione in appello e in secondo luogo ha rappresentato come l'azione furtiva era stata realizzato quando la persona offesa era uscita di casa e che la madre di questi, anziana e invalida non era stata in grado di frapporre ostacoli alla condotta predatoria del nipote in ragione delle sue condizioni di salute e di età (sez. 5 , n. 4273 del 10/12/2021, Leva, Rv. 282741 — 01) 4.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del lA ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am