Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription defense was ignored due to mitigating circumstances outweighing aggravating ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the prescription defense should have been raised. The appellant argued that because mitigating circumstances were deemed equivalent to aggravating ones, the special aggravating factors should be neutralized for prescription calculations. The court ruled that Article 157 of the Penal Code explicitly states that special aggravating circumstances must be considered for the prescription period regardless of any balancing judgment between aggravating and mitigating factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, commi 2 e 3 cod. pen.; The judgment of equivalence or prevalence between mitigating and aggravating circumstances has no effect on the calculation of the prescription period, which must always be based on the penalty for the aggravated offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period calculation special aggravating circumstances equivalence of circumstances Italian Penal Code Corte di Cassazione inadmissible appeal statutory interpretation attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, commi 2 e 3 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 7, 13.12.2016 n. 15681, Esposito
sez. 5, 20.9.2018 n. 48891, Donatacci Fabio
sez. 5, n. 25962, 3/03/2022, Magliano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDIERI ANTONIO nato a VILLARICCA il 28/12/1991 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli in riforma della decisione del Tribunale di Napoli nord, riqualificati i fatti contestati a GALDIERI Antonio nella ipotesi di furto pluriaggravato aveva rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, assumendo violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e mancanza di motivazione per non essere stata dichiarata la prescrizione del .reato a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate, così da assorbire gli effetti della loro contestazione anche in relazione al regime della prescrizione del reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato laddove, a sostegno del motivo di ricorso viene posta una interpretazione della legge che si pone in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. Assume infatti che, a fronte di giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, la valutazione di equivalenza-prevalenza riconosciuta alle circostanze attenuanti comporterebbe che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, il giudice non dovrebbe tenere conto della pena prevista per il reato aggravato dalla ricorrenza di aggravanti ad effetto speciale, in quanto neutralizzate nel giudizio di bilanciamento. 3.1.

Peraltro una tale deduzione si pone in stridente contrasto con il chiaro disposto dell'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. nella parte in cui afferma che, ai fini della determinazione della pena da prendere a parametro per stabilire il tempo necessario a prescrivere, la rilevanza delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e che non vale il giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti in quanto non risultano applicabili le disposizioni dell'art.69 cod.pen.; di talchè nessun effetto può attribuirsi nella specie al fatto che le circostanze attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti o sulla recidiva. 3.2 Con particolare riferimento alla recidiva, che viene equiparata ad una circostanza aggravante ad effetti speciale (quando l'aumento de pena per essa stabilito risulti superiore a un terzo), è stato invero riconosciuto che, ai fini del computò del termine prescrizionale deve ritenersi "applicata" anche se considerata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti concorrenti (sez.7, 13.12.2016 n.15681, Esposito, Rv.269669; sez.5, 20.9.2018 n.48891, Donatacci Fabio, Rv.274601).

A tale giurisprudenza questa Corte ritiene di aderire in quanto risulta conforme al dato normativo sulla prescrizione rappresentato dall'art.157 commi 2 e 3 cod.pen. e ribadita anche in relazione a giudizio di valenza tra circostanze aggravanti ad effetto speciale (sez.5, n.25962, 3/03/2022, Magliano, Rv.382815) 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 Il Consig