Criminal appeal dismissed due to defendant's withdrawal of appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal via PEC. The defense had previously requested special representation to abandon the challenge against the lower court's conviction for the specified crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant withdraws the appeal, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDDE MARCO VINICIO EUGENIO nato a SASSARI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Tedde Marco Vinicio Eugenio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli art.624 e 625 n.2 e 7 cod.pen. condannandolo alla pena di giustizia. Con dichiarazione pervenuta via Pec la difesa del ricorrente, munita di procura speciale, ha rinunciato alla impugnazione, di talchè deve essere pronunciata la inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art.591 lett.d) cod.proc.pen.
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.