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Ordinanza — n. 42047/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual criticism of the lower court's recidivism finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrea De Rosa's appeal against his conviction for theft inadmissible. De Rosa argued for a violation of law and motivational defects regarding the recognition of recidivism, but the court found his grounds generic and lacking specific factual criticism. Consequently, the appeal was rejected, and De Rosa was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and fail to provide a necessary critique of the lower court's reasoning regarding recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition generic grounds appeal lack of factual criticism procedural costs award pagamento dell'ammenda risarcimento del danno america del Sud

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.DE ROSA Andrea ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di alcune biciclette all'interno di area condominiale ai sensi dell'art.624 bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della recidiva.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- .gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ri- corrente. La recidiva è stata riconosciuta in ragione delle modalità della condotta e dei profili personalistici del reo che denotavano, in ragione di precedenti penali anche specifici e non risalenti, una più accentuata proclività a delinquere e, pertanto, una accresciuta pericolosità in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il