Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Sessa's appeal against his conviction for attempted theft inadmissible. Sessa argued the lower court failed to recognize the non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found his grounds generic and lacking specific criticism of the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the necessary standard of censure required to challenge the decision on responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a cod. proc. pen.: An appeal based on the non-punishability cause is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critical analysis of the arguments supporting the lower court's finding of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA MARCO nato a PALERMO il 03/06/1994 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SESSA Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato ai danni di veicolo in sosta e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
4. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. non è stata riconosciuta con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione delle modalità della condotta, tutt'altro che inoffensive in ragione dei danni cagionati al veicolo in sosta (rottura del finestrino e del deflettore del veicolo in sosta al fine di potere rinvenire beni da sottrarre) e della comples- siva gravità della condotta determinata altresì dalla inosservanza alle pre- scrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di imputato cui è stata altresì contestatala recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
5. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere