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Ordinanza — n. 42044/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on conditional sentence suspension denial due to lack of mandatory reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a conditional sentence suspension. The appellant argued for a violation of motivation regarding the denial, but the court held that judges are not required to examine every element of Article 133 of the Penal Code. Instead, the appellate court was permitted to base its decision on the specific factors it deemed most relevant to the offender's recidivism risk.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In matters of conditional sentence suspension, the trial judge is not obligated to examine all elements listed in Article 133 of the Penal Code but may limit itself to indicating those it considers predominant in preventing suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension penal code article 133 judicial motivation requirements recidivism risk assessment appeal inadmissibility risposta alla petizione deposizione inattendibile rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015
272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCATARU CLAUDIA nato il 02/10/1973 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 3 luglio 2023, con cui Bucataru Claudia era stata condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

2. L'imputata, a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione per mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condivide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte d'appello, al fine di negare il beneficio, formula una specifica prognosi in base alla quale l'imputata non si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati, evidenziando le modalità di commissione del fatto, lo stato di disoccupazione e la presenza di ulteriori fatti di reato commessi in precedenza.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobr