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Ordinanza — n. 42043/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued she lacked intent and her contribution occurred only after the crime was completed, yet the lower court found her guilty of joint theft. The court rejected these claims as generic, failing to provide necessary criticism of the first-instance judgment's reasoning or analyze the arguments presented by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because it is generic, lacks comparison with the contested decision, and fails to provide necessary criticism of the arguments supporting the lower court's judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of criticism joint crime liability procedural costs allegazioni insufficientemente motivate violazioni delle norme procedurali accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMARINO LUCIANA nato a NAPOLI il 28/11/2003 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto GIAMMARINO Luciana colpevole del reato di concorso in furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia.

2. La ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità ei suoi confronti assumendo, sotto un primo profilo, l'assenza di un dolo da concorso nel reato, atteso che la giovane non era posta al corrente della ideazione del progetto criminoso; sotto altro profilo si assume vizio motivazionale in relazione al compimento di una condotta tipica di concorso nel reato, atteso che il suo contributo si era sviluppato soltanto dopo il perfezionamento del reato e in assenza del necessario profilo intenzionale; si deduce vizio motivazionale anche in relazione alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. 3.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il motivo di ricorso concernente l'affermazione della responsabilità in ragione del riconosciuto contributo offerto dalla ricorrente all'azione delittuosa, consistito nell'accompagnamento degli esecutori materiali sul luogo del reato e nell'occultamento della refurtiva a seguito dell'impossessamento della stessa. 3.2 Il trattamento sanzionatorio è stato regolato sulla base di criteri edittali medio- minimi fornendo adeguata motivazione, mediante il richiamo alla particolare offensività della condotta concorsuale realizzata ai danni di una anziana donna, mediante un'azione decettiva e insidiosa consistita nell'ingenerare nella vittima il timore di conseguenze nocive per i propri familiari.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato escluso con ragionamento congruo fondato sulla gravità ed offensività della condotta e, in particolare, per un comportamento successivo al reato privo di alcun tipo di resipiscenza, ma improntato alla negatoria di ogni responsabilità.

4. Evidenziato che all'inanrunissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in L91—S7 favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Con