Italian Court dismisses appeal for non-prosecution due to statutory minimum penalty exceeding legal limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Gianmario Oliva's appeal inadmissible regarding his request for non-prosecution based on minor offense leniency. The appellate court correctly refused the benefit because the charged crime carries a statutory minimum sentence of three years, which exceeds the legislative threshold for this specific mitigation. Furthermore, the court upheld the imposed fine as a valid exercise of judicial discretion within the statutory range, citing relevant sentencing criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court cannot grant non-prosecution for minor offenses when the statutory minimum penalty exceeds the legislative limit, and sentencing discretion is valid if not arbitrary or illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA GIANMARIO nato a MESSINA il 11/02/2000 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 17 maggio 2023, con la quale Oliva Gianmario era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, 61 n.5 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo di ricorso, esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. La Corte distrettuale, infatti, ha ritenuto di non poter concedere l'invocato beneficio, essendo il reato contestato punito con pena edittale minima di tre anni di reclusione, superiore rispetto al limite individuato dal legislatore per la sua applicazione. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità del furto (previamente pianificato), al valore dei beni sottratti e ai plurimi precedenti anche specifici gravanti sull'imputato. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom